Il trattamento della posta elettronica del dipendente è un altro dei “temi caldi” che spesso si affrontano nel vasto campo di fattispecie inerenti la sorveglianza cui vengono indebitamente sottoposti i cittadini. Quanto può essere lecito, per un datore di lavoro, controllare la posta elettronica del dipendente?
E’ bene chiarire che, secondo quanto ribadito nella Direttiva 2002/58/CE, la posta elettronica consiste in “messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza”. Più volte e in diverse sedi si è affermato, al punto da considerarla ormai cosa scontata, che la posta elettronica ha la stessa dignità, almeno per il diritto, della posta ordinaria, ed in quanto tale rientra nella tutela prevista dall’art. 15 della nostra Costituzione, per la quale “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. Il problema che si pone, tuttavia, è determinato dal fatto che si utilizzano comunque dei beni aziendali (spazio sul server aziendale, banda di rete) che il datore di lavoro ha fornito per lo svolgimento delle proprie mansioni, e non per curare le proprie comunicazioni private.
Ci si trova, quindi, dinanzi ad un altro caso di bilanciamento, in cui si scontrano due interessi contrapposti ma comunque entrambi sussistenti e riconosciuti come tali dal diritto. In particolare, nel caso della casella di posta elettronica consegnata da un datore di lavoro ad un dipendente per scopi connessi all’attività lavorativa, oltre ai profili di utilizzo delle risorse aziendali si configurano anche dei profili di corretta organizzazione aziendale. Nel caso in cui la posta elettronica di un dipendente non fosse accessibile senza integrare una violazione della privacy, si potrebbe verificare addirittura un congelamento dell’attività dell’azienda, qualora il dipendente in questione si assentì per un periodo più o meno lungo.
Il crescente consumo di di materiale elettrico ed elettronico sta creando un nuovo problema ambientale, quello dello smaltimento dei tecnorifiuti (tecnotrash).
Incontra difficoltà l’applicazione della direttiva europea che responsabilizza i produttori per il riciclaggio dei dispositivi a fine vita. Questi oggetti possono contenere percentuali variabili di sostanze tossiche per l’uomo e l’ambiente, vietate dalla direttiva europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Studi recenti su varie marche di personal computer hanno rilevato la presenza di metalli pesanti ( piombo, cromo), di alcuni ritardanti di fiamma e di molto PVC (cloruro di polivinile), tutti fuori legge per la RoHS. Ovviamente nessun PC avvelena chi lo utilizza, ma un’alta concentrazione di questi inquinanti, se non correttamente smaltiti, contribuisce ad avvelenare il pianeta.
Si calcola che in Italia vengono prodotte circa 800000 tonnellate l’anno (14 kg pro capite) di rifiuti elettronici (PC, telefoni, tv, elettrodomestici ect.) e di queste solo un 10% viene correttamente gestito. Greenpeace ha raccolto dati sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (o RAEE) in Italia, ed è emerso che oltre il 40 per cento dei centri di raccolta visitati da Greenpeace non rispetta assolutamente i requisiti di legge. Un altro 40 per cento circa ha avuto una valutazione mediocre. Solo il 20 per cento ha ottenuto un giudizio positivo.
“Meglio un processo agile ed efficiente ma con pochi strumenti di controllo od un processo lento ed ingessato ma con strumenti di controllo mirati ed efficienti?”
Non esiste una risposta unica per questa domanda, dipende da cosa si vuole ottenere.
Per poter aiutare nella definizione dei processi di erogazione dei servizi IT ecco che entra in gioco l’ITIL (Information Technology Infrastructure Library): collezione di linee guida avente lo scopo di aiutare nella definizione dei processi IT.
Il Governo vuole rendere la vita difficile anche ai piccoli Blog, è stato, infatti, approvato un disegno di legge che riscrive le regole del mondo editoriale, Internet compresa. Si tratta di 20 pagine e 35 articoli che destano già molta preoccupazione. Si profila infatti la possibilità di dover effettuare la registrazione e doversi sottoporre ad altre procedure burocratiche. Previste anche sanzioni penali più forti in caso di diffamazione.
L’articolo 6 del provvedimento che ora dovrà passare all’esame del Parlamento, prevede infatti che “tutti i soggetti che esercitano attività editoriale” dovranno iscriversi al ROC, Registro Operatori Comunicazione. Per attività editoriale “si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative”.