Il trattamento della posta elettronica del dipendente è un altro dei “temi caldi” che spesso si affrontano nel vasto campo di fattispecie inerenti la sorveglianza cui vengono indebitamente sottoposti i cittadini. Quanto può essere lecito, per un datore di lavoro, controllare la posta elettronica del dipendente?

E’ bene chiarire che, secondo quanto ribadito nella Direttiva 2002/58/CE, la posta elettronica consiste in “messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza”. Più volte e in diverse sedi si è affermato, al punto da considerarla ormai cosa scontata, che la posta elettronica ha la stessa dignità, almeno per il diritto, della posta ordinaria, ed in quanto tale rientra nella tutela prevista dall’art. 15 della nostra Costituzione, per la quale “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. Il problema che si pone, tuttavia, è determinato dal fatto che si utilizzano comunque dei beni aziendali (spazio sul server aziendale, banda di rete) che il datore di lavoro ha fornito per lo svolgimento delle proprie mansioni, e non per curare le proprie comunicazioni private.

Ci si trova, quindi, dinanzi ad un altro caso di bilanciamento, in cui si scontrano due interessi contrapposti ma comunque entrambi sussistenti e riconosciuti come tali dal diritto. In particolare, nel caso della casella di posta elettronica consegnata da un datore di lavoro ad un dipendente per scopi connessi all’attività lavorativa, oltre ai profili di utilizzo delle risorse aziendali si configurano anche dei profili di corretta organizzazione aziendale. Nel caso in cui la posta elettronica di un dipendente non fosse accessibile senza integrare una violazione della privacy, si potrebbe verificare addirittura un congelamento dell’attività dell’azienda, qualora il dipendente in questione si assentì per un periodo più o meno lungo.

La giurisprudenza ha quindi a più riprese affermato il principio per cui l’indirizzo di posta elettronica affidato in uso al lavoratore, di solito accompagnato da un qualche identificativo più o meno esplicito, ha carattere personale, nel senso cioè che lo stesso viene attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle proprie mansioni. Tuttavia, “personalità” dell’indirizzo non significa necessariamente “privatezza” del medesimo, dal momento che l’indirizzo aziendale, proprio perché tale, può sempre essere nella disponibilità di accesso e lettura da parte di persone diverse dall’utilizzatore” (Trib. Milano 13 maggio 2002), per cui è stato conseguentemente concluso che “la condotta del datore di lavoro che all’insaputa del lavoratore controlla la sua posta elettronica non integra gli estremi dei reato di violazione della corrispondenza di cui all’art. 616. comma 1, poiché il lavoratore non è titolare di un diritto all’utilizzo esclusivo della posta elettronica aziendale e quindi si espone al rischio che altri lavoratori o il datore di lavoro possano lecitamente entrare nella sua casella e leggere i messaggi” (Trib. Milano 10 maggio 2002).

L’Autorità Garante, tuttavia, in un comunicato stampa , si è riservata di adottare un provvedimento in materia, ribadendo che ” il datore deve informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo della posta elettronica, della navigazione in rete e sulla possibilità che vengano effettuati controlli”; pertanto è vietato ai datori di lavoro leggere e registrare su supporti cartacei e/o digitali le e-mail e le pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza vietato dallo Statuto dei lavoratori.


 
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